Il ruolo delle memorie traumatiche può avere un impatto notevole nella ricostruzione dei fatti effettuata da un testimone ad un processo. A tal proposito, analizziamo un caso giudiziario molto conosciuto.
Era il 13 Agosto del 2007, una domenica, quando Garlasco entrò come un fiume in piena
nelle case di tutti gli italiani: conosciuta fino a quel momento come paese limitrofo alla Città
di Pavia, si trasformò d’impeto nella cittadina in cui venne uccisa Chiara Poggi, una ragazza
di soli 26 anni. La notizia fu data dal compagno di Chiara, Alberto
Stasi, che ritrovò il corpo e contattò nell’immediato le autorità e i soccorsi. Inizia in questo
modo uno dei casi giudiziari più controversi e chiacchierati degli ultimi venti anni, lasciando
ancora oggi tantissimi dubbi sui fatti.
Questa analisi intende offrire alcuni spunti di riflessione su come l’azione di memoria possa non presentare solide certezze
nel momento di decodificazione dei fatti e di relativa attività di testimonianza alle autorità, a seguito di un trauma appena
vissuto.
Tralasciando la propria idea sull’innocenza o sulla colpevolezza di Alberto Stasi e su tutto
ciò che ha condizionato le aree di focus di tale processo, si vuole riflettere su come in una circostanza traumatica inaspettata, la memoria possa fallire in
riferimento alla ricostruzione del fatto e, nel caso specifico, del ritrovamento del cadavere di
Chiara Poggi da parte del fidanzato Alberto. Le memorie traumatiche, pertanto, possono rimescolare le “carte in tavola”.
Tornando alla vicenda giudiziaria, il processo indiziario ha avuto inizio con la telefonata di Alberto Stasi al 118 e con la successiva testimonianza spontanea presso
la stazione dei Carabinieri di Garlasco circa le modalità di ritrovamento del cadavere di
Chiara.
In qualità di persona soggetta ad indagini, Alberto Stasi fu poi sottoposto a più interrogatori
dai quali emergeranno diverse discrepanze relative ai passi effettuati all’interno
dell’abitazione, al numero dei gradini percorsi prima di intravedere il corpo di Chiara, all’attendibilità nella descrizione del colorito e infine alla visibilità del volto della vittima dalla sua angolazione.
Infine, anche il tenore della telefonata fatta al 118 destò significativi dubbi
sull’immediatezza del ritrovamento, come invece sarebbe accaduto secondo la ricostruzione
di Alberto Stasi.
Il tono, le parole utilizzate, le pause diedero adito alla creazione di una serie di ipotesi da parte della stampa relative a contraddizioni riguardo la ricostruzione resa dal testimone che fu
subito messa in discussione anche dagli inquirenti.
Per quel che concerne la ricostruzione e la rievocazione degli eventi, è importante ricordare che la memoria è considerata dagli esperti ricostruttiva e non
riproduttiva nella sua modalità di funzionamento.
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Ma cosa c’entra tutto questo con le memorie traumatiche e l’impatto delle emozioni nella rievocazione dei ricordi? Lo scopriremo a breve. Torniamo alle questioni processuali.
Poiché i testimoni risultano essere “gli occhi e le orecchie della giustizia”, alla luce dei
possibili errori cognitivi nel ricordo, possiamo credere in assoluto a ciò che un soggetto X
potrà conferire di aver visto?
In realtà il legame tra valenza emotiva e nitidezza del ricordo è tortuoso. Diverse ricerche
attestano che l’emozione gioca un ruolo distrattore nella codifica e nel mantenimento del
ricordo (Schaefer & Philippot, 2005 ): l’emozione incanala la nostra
attenzione verso determinati dettagli comportando la perdita di altri e quindi l’imprecisione
o la distorsione del ricordo dell’evento.
Ciò detto, tale aspetto va correlato ad un altro fattore che va a influire sull’obiettività
dell’individuo; un’esperienza emotiva molto forte è fonte di stress e tale interconnessione può
influenzare automaticamente il modo di codificare, archiviare e recuperare le informazioni.
Nel nostro sistema penale il resoconto del testimone è “autosufficiente” e permette di
ricostruire il fatto di reato anche in assenza di pieni riscontri esterni. Infatti, quando
nessun’altra prova è disponibile, le dichiarazioni assumono un peso determinante e decisivo
ai fini investigativi e processuali.
Numerose ricerche condotte nel campo della memoria e della testimonianza dimostrano infatti che la memoria non è
sempre infallibile, anzi, spesso presenta molte insidie che possono indurre ad errori dando vita
talvolta a fenomeni veramente singolari come, ad esempio, la convinzione di ricordare
avvenimenti in realtà mai vissuti o visti. Ecco che a questo punto assume sempre più significato e valenza il fenomeno delle memorie traumatiche.
Il modello cognitivo penale è quello del “testimone informato sui fatti” modello che presuppone che il
racconto del testimone certifichi ciò che si ritiene veritiero. Molte volte però la valutazione della testimonianza
è complessa, a causa della grande quantità di variabili in gioco che possono influenzare
l’accuratezza del ricordo senza la consapevolezza del soggetto.
Alcuni fattori che possono inficiare ed influenzare il ricordo, limitandone così la
testimonianza, sono legati all’evento e/o al testimone e a alle sue caratteristiche. Tra i fattori
legati all’evento, si evidenziano il tempo di esposizione all’evento e la salienza dei dettagli: entrambi
possono già incidere nella fase di acquisizione e immagazzinamento delle informazioni alterando la percezione del testimone.
Con l’orrore del trauma il nostro sistema si sovraccarica con conseguente aumento del livello di
attivazione: un arousal eccessivo (ovvero un’eccessiva intensità dell’attivazione psicofisiologica di un
organismo) disconnette talune strutture aventi la funzione di immagazzinare ed integrare le
informazioni in entrata. Tali strutture risiedono nell’ippocampo e nel talamo. L’arousal,
per definizione psicologica, si concretizza in quelle risposte a stimoli stressogeni che
permettono di reagire con lo scopo della sopravvivenza dell’organismo. Un livello eccessivo di
questo stato di vigilanza si manifesta attraverso tachicardia, sudorazione eccessiva, tensione
muscolare che porta l’organismo alla valutazione immediata della situazione, con relative
risposte di attacco, fuga o blocco dell’azione. Questo comporta che le memorie traumatiche presentino delle caratteristiche specifiche. In primis, non sono immagazzinate in forma logica e coerente attraverso
un inizio ed una fine, come le memorie ordinarie, ma vengono immagazzinate secondo
frammenti sensoriali ed emotivi. In altri termini, nella valutazione delle deposizioni di
Alberto Stasi nel caso di Garlasco, come in tante altre situazioni generiche, la testimonianza
indica la narrazione di un fatto attraverso l’esperienza del narratore ed è importante tenere
presente i diversi parametri che esercitano la loro influenza sull’accuratezza e sulla
credibilità della narrazione.
Se immaginiamo di essere testimoni di un delitto o di un ritrovamento delittuoso, come il
caso prevede, sul resoconto del fatto vanno considerati: lo stato d’animo del teste al
momento dell’accaduto, il grado di coinvolgimento, la capacità e la velocità di mettere a
fuoco la situazione, il coinvolgimento nella situazione, la capacità espositiva, la valutazione
interiore sulla gravità del fatto, le domande poste in sede di interrogatorio, le domande
suggestive, la valutazione del soggetto sul giudizio che l’uditore ha di lui, la motivazione a
testimoniare l’episodio vissuto.
Un evento traumatico, difatti, non è traumatico di per sé, ma lo diventa in rapporto allo
stato in cui si trova in quel momento la persona che lo vive e alle risorse che si possiedono
per fronteggiarlo.
Qui nasce un divario non sempre facile da colmare tra psicologia dell’individuo che assiste ad un evento oggetto di indagine e tempistiche delle attività legali/acquisizione dei fatti. La Legge infatti presuppone e richiede un arco temporale di raccolta di informazioni che sovente non è del tutto in sintonia con i livelli di assimilazione della vicenda da parte della mente.
In sostanza, un’esperienza emotiva molto forte, fonte quindi di stress, può influenzare in
modo automatico ed inconscio la modalità con cui il cervello codifica, archivia e recupera le
informazioni, essendo queste ultime delle informazioni del tutto non ordinarie.
Articolo scritto dalla dott.ssa Michela Righi, grafologa, specialista giuridico-forense
Dott. Davide Ivan Caricchi
n. Iscrizione Albo 4943
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